Assegno di accompagnamento: domanda semplificata per anziani over 65

Dal 9 maggio 2018 è entrata in vigore nuova procedura di presentazione della domanda  dell’assegno di accompagnamento per gli anziani con più di 65 anni. Le novità, illustrate sul sito dell’INPS, rendono più semplice l’iter per fare di richiesta dell’accompagnamento.  In questa prima fase le novità interesseranno solo le domande presentate tramite Patronati.  La possibilità di inviare domanda di accompagnamento in modalità semplificata è ammessa a patto che il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sia perfezionato alla data di presentazione della stessa.

Sarà dunque  più facile richiedere l’assegno di accompagnamento: prima di tutto sarà possibile inviare in anticipo le informazioni che, solitamente, erano inviate all’INPS soltanto al termine delle fase sanitaria.

I Patronati, una volta verificato il rispetto del requisito anagrafico del richiedente, potranno procedere con l’acquisizione della domanda.

La domanda prevede la compilazione di due sezioni:

  • la prima è relativa all’inserimento dei dati obbligatori e comprende i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, del rappresentante legale e la sezione relativa all’accertamento richiesto.
  • La seconda consente di acquisire i seguenti dati:
    • eventuale ricovero;
    • eventuale delega alla riscossione di un terzo e in favore delle associazioni ;
    • la modalità di pagamento (quadri F1 o F2).

La compilazione della seconda sezione sarà facoltativa e il richiedente potrà continuare ad inviare il modello AP70 secondo le modalità ordinarie una volta completata la fase sanitaria.

È prevista, infine, una sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla tipologia di domanda.

Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socio-economici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

Si precisa infine che, nel caso in cui il soggetto abbia dichiarato nella domanda semplificata di essere ricoverato occorrerà acquisire il dato relativo alla data di dimissione per poter procedere alla liquidazione.